L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 267 del 27 marzo 2023, ha chiarito che non può ritenersi validamente operante sotto il profilo fiscale un trust in cui il disponente possa influenzare anche indirettamente, tramite il guardiano, il potere del trustee.
Nel caso di specie, riguardante un trust residente possessore di una partecipazione rilevante in una holding, l’Amministrazione finanziaria era stata chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione dello stesso trust, già oggetto di un precedente interpello presentato nel 2015. In quella occasione, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che il trust, al tempo non ancora istituito, fosse fiscalmente interposto per il fatto che il disponente potesse “sostanzialmente influenzare la condotta del trustee, anche se indirettamente, tramite il Guardiano”. Il contribuente, quindi, aveva apportato alcune modifiche all’atto istitutivo per consentire il riconoscimento del trust come autonomo soggetto passivo. Nello specifico aveva previsto il potere in capo al disponente di rimuovere in ogni momento il guardiano ma solo congiuntamente ad un beneficiario. Tale trust era stato quindi istituito nel 2018 a scopo favorire un passaggio generazionale e nel fondo in trust erano state segregate delle partecipazioni pari al 93,86% del capitale sociale di una società capogruppo di un gruppo operante nel settore della grande distribuzione.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, nonostante le modifiche apportate, il trust debba essere tuttora ritenuto inesistente sotto il profilo dell’imposizione dei redditi. Infatti, “l’esame delle clausole dello Statuto del Trust dell’atto istitutivo, seppur modificate rispetto a quelle contenute nella bozza allegata alla prima istanza, mostra che il potere gestorio del Trustee risulta tuttora limitato dal Guardiano che ha mantenuto il consenso vincolante rispetto alle numerose e determinanti attività del Trustee”, inoltre “il Guardiano continua a poter essere revocato, in ogni momento e senza giusta causa, dal Disponente e dallo stesso nominato, seppure congiuntamente ad uno dei Beneficiari Attuali (ovvero uno dei figli del Disponente), e che il Trustee continua a poter essere revocato, in ogni momento e senza giusta causa, dal Guardiano e poi dallo stesso nominato. Al riguardo, si evidenzia come nel predetto Statuto del Trust non vengano indicati criteri oggettivi per l’individuazione del Guardiano e del Trustee, né circostanze oggettive che comportino la revoca degli stessi”.
Pertanto, a parere dell’Agenzia, le previsioni contenute nell’atto di trust continuano ad evidenziare una importante limitazione dell’effettiva autonomia del trustee, dal momento che il suo potere gestorio è sostanzialmente e in definitiva subordinato alla volontà del disponente, tramite la figura del guardiano. Il reddito di cui appare titolare il trust deve essere quindi assoggettato ad imposizione, per imputazione, direttamente in capo all’interponente residente in Italia, secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir (sia esso il disponente o il beneficiario).