L’Agenzia delle Entrate, con la risposta alle Faq del 5 aprile 2023, ha chiarito che in caso di trust testamentario, e cioè istituito mortis causa, è possibile presentare la dichiarazione di successione telematica rispettando precise condizioni. A fronte di detto chiarimento l’Amministrazione finanziaria ha fornito inoltre le istruzioni su come procedere.
A partire dalla data di apertura della successione, in via generale, gli eredi ed i legatari hanno dodici mesi di tempo per presentare la dichiarazione procedendo o direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le proprie credenziali d’accesso (SPID, CIE, …) o tramite intermediari abilitati ovvero presentando la versione cartacea presso l’ufficio territoriale competente.
Con la propria risposta l’Agenzia delle Entrate ha affermato che: “La dichiarazione di successione telematica gestisce il trust istituito mortis causa (trust testamentario), sia quando sono individuati dei beneficiari finali sia quando non lo sono (trust di scopo)”.
Per avvalersi della dichiarazione di successione telematica è necessario che il trustee sia una persona fisica, che lo stesso non sia uno dei beneficiari finali del trust e che nel testamento, oltre al trust e ai suoi beneficiari, non ci siano soggetti destinatari di altri beni rispetto a quelli destinati al trust.
Verificata la possibilità di procedere, bisogna quindi verificare l’evidenza o meno dei beneficiari finali nell’atto di trust, questo elemento infatti cambia le indicazioni sulla compilazione del modello.
Quando i beneficiari finali del trust sono individuati occorre compilare un rigo del quadro EA per ognuno di essi, avendo cura di indicare il loro grado di parentela con il de cuius. Se invece i beneficiari non sono individuati il grado di parentela da indicare è estraneo – cod. 35.
Le dichiarazioni di successione presentate telematicamente si considerano tempestive se trasmesse nei termini, anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi alla pubblicazione della ricevuta telematica che comunica lo scarto della dichiarazione.
In tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione telematica, il contribuente dovrà rivolgersi all’ufficio territoriale competente, sulla base dell’ultimo domicilio del de cuius, e presentare la dichiarazione di successione tramite il modello cartaceo.