L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 176 del 31 gennaio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di applicazione dell’imposta di successione alle partecipazioni segregate in un trust dichiarato interposto ai fini fiscali a seguito della morte dell’interponente. L’Agenzia, rettificando la sua precedente risposta n. 359 del 4 luglio 2022, ha specificato che tali partecipazioni devono essere incluse tra i beni e i diritti che formano oggetto della successione e che compongono l’attivo ereditario. Quindi, in caso di decesso del soggetto disponente, tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario sono inclusi anche quelli conferiti nel trust e formalmente nella titolarità del trustee.
Nel caso di specie l’istante è tra gli eredi beneficiari di un trust, istituito nel 2019 dal padre, in cui era stato segregata una quota di partecipazione di socio accomandante di una società pari all’86% del capitale sociale. Il contribuente domandava dunque se tale quota andasse inclusa o meno nell’attivo ereditario del defunto. Nella suddetta precedente risposta, l’Ufficio aveva affermato che la quota non rientrava nell’attivo ereditario del disponente deceduto.
Tale interpretazione, tuttavia, è stata rivista dalla stessa Agenzia dopo la pubblicazione della recente circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, che ha fornito tra l’altro chiarimenti in relazione agli effetti derivanti dalla qualificazione del trust quale soggetto interposto ai fini dell’imposizione indiretta; in particolare, il documento di prassi ha specificato che “tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 346 del 1990 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto”.
Nella risposta ad interpello è stato concluso che il trust in esame non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale, pertanto, in coerenza con la richiamata circolare 34/E del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, a seguito del decesso del disponente (interponente), la predetta partecipazione debba essere inclusa tra i beni e i diritti che formano oggetto della successione e che compongono l’attivo ereditario di cui all’articolo 8 del d.lgs. n. 346 del 1990.