La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35461 del 2 dicembre 2022, ha chiarito che se il de cuius nel corso della sua vita ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino ad esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie e successivamente le donazioni. Se le disposizioni testamentarie sono più di una, la loro riduzione avviene in proporzione, senza distinguere fra eredi e legatari mentre le donazioni non si riducono proporzionalmente ma si considera prima l’ultima per poi risalire alle anteriori. In caso di donazioni coeve, queste devono essere ridotte in proporzione al loro valore. Il suddetto ordine è tassativo ed inderogabile.
La Suprema Corte ha chiarito che la riduzione non si applica alle donazioni indirette con la conseguenza che i successivi acquirenti di un immobile oggetto di donazione indiretta (cioè acquistato con una provvista fornita in atto dal de cuius), sono al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario che rivendichi la sua quota di legittima per incapienza del donatario.
Nel caso di specie il de cuius aveva nominato erede la moglie e lasciato alle figlie la sola quota di riserva. Una figlia aveva quindi introdotto una causa contro l’altra sorella, nei cui confronti era stata chiesta la riduzione di disposizioni testamentarie lesive, tramite il ricalcolo del relictum e del donatum, e quindi la rideterminazione della quota di riserva.
Con questa ordinanza la Cassazione modifica il proprio orientamento solo espresso pochi mesi fa con la sentenza n. 4523 del 11 febbraio 2022, secondo il quale il bene oggetto di donazione indiretta avrebbe potuto essere oggetto di restituzione se il legittimario, nel tentativo di conseguire il suo credito non avesse trovato il patrimonio del donatario sufficientemente capiente. Tale sentenza non aveva infatti tenuto conto di quanto già in precedenza chiarito dalla stessa Corte con la sentenza n.11496 del 2010 nella quale aveva affermato che, qualora il donatario non abbia risorse per soddisfare il credito del legittimario al conseguimento della propria quota di legittima, l’azione di restituzione verso il soggetto avente causa dal donatario può essere esperita solo nel caso di donazione diretta. La riduzione delle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, né incide sul piano dalla circolazione dei beni.
Alla riduzione delle liberalità indirette non si può quindi applicare il principio della quota legittima in natura, connaturale invece all’azione nell’ipotesi di donazione ordinaria d’immobile, con la conseguenza che il legittimario leso da tale donazione potrà agire per il controvalore solo nei confronti del beneficiario della donazione stessa senza poter far valere i suoi diritti nei confronti dei successivi acquirenti.