L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 525 del 26 ottobre 2022 ha specificato che la rinuncia, a titolo gratuito, del diritto di abitazione costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni. Sono inoltre dovute anche le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell’1 per cento e del 2 per cento. La rinuncia ai diritti reali, ai fini fiscali, si considera alla stregua di un trasferimento poiché configura un arricchimento della sfera giuridica altrui.
Nel caso di specie, il soggetto istante, a seguito del decesso della moglie, aveva ereditato il 50% della proprietà dell’abitazione coniugale mentre il restante 50% era andato alla figlia. Ai sensi dell’articolo 540 del Codice civile, si era quindi costituito il diritto di abitazione sull’immobile in favore del coniuge superstite ed in sede di successione erano state applicate le agevolazioni “prima casa”.
L’istante, intenzionato all’acquisto di un ulteriore immobile nello stesso Comune da adibire a propria abitazione principale, domanda se, a fronte di detto acquisto, possa nuovamente beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, rinunciando contestualmente al diritto di abitazione allo stesso spettante a favore della figlia; se tale rinuncia debba essere formale o tacita; se sia assoggettata a tassazione ai fini delle imposte indirette e, in tal caso, se le imposte debbano essere calcolate per il 50% del loro ammontare totale, posto che la rinuncia comporterebbe la ricostituzione della piena proprietà dell’immobile non solo dell’altro proprietario superficiario, ma anche dello stesso rinunciante.
In via preliminare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non fornirà indicazioni sulla sussistenza delle condizioni agevolative applicabili al nuovo acquisto e prosegue chiarendo che, ai sensi dell’articolo 1350 del Codice civile, la rinuncia al diritto di abitazione deve avvenire necessariamente per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità e che tale atto, avente ad oggetto un diritto reale immobiliare, deve essere trascritto ai sensi dell’articolo 2643, comma 1, del Codice civile.
Sotto il profilo fiscale, ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione e donazione, l’atto di rinuncia a titolo gratuito deve essere considerato come un trasferimento a tutti gli effetti, costituendo presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346. Sono inoltre dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell’1% e del 2% utilizzando come base imponibile il valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell’atto, nella misura del 50% corrispondente alla quota di proprietà dell’abitazione della figlia. Come chiarito dalla circolare 22 gennaio 2008, n. 3, l’agevolazione “prima casa” non è infatti applicabile agli “atti a titolo gratuito”, poiché la normativa si riferisce espressamente soltanto agli acquisti derivanti da “successioni o donazioni” e le norme speciali non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Con riferimento ad un ultimo quesito, ovverossia se in fase di successione per decesso del padre, la figlia possa richiedere nuovamente le agevolazioni “prima casa” scegliendo su quale immobili applicarla, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, con la circolare 7 maggio 2001, n. 44, ha in precedenza già chiarito che, in caso di trasferimento per successione o donazione di più immobili in presenza di un solo beneficiario, l’agevolazione deve essere riferita soltanto ad un’unica unità immobiliare e relative pertinenze. Pertanto, tale quesito è da considerarsi inammissibile in quanto non rappresenta una fattispecie concreta e personale sulla quale sussistono condizioni di obiettiva incertezza.