In data 20 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la circolare n. 34/E che fornisce attesissimi chiarimenti in merito alla tassazione dei trust.
La suddetta circolare fornisce ai contribuenti importanti indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta, facendo seguito alle modifiche legislative apportate dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 1241 ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il D.L. 1241/2019 ha modificato la disciplina relativa all’imposizione dei redditi generati da attribuzioni a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata. L’Agenzia delle Entrate, con la nuova circolare in oggetto fornisce nello specifico chiarimenti sulla tassazione dei trust opachi, cioè privi di beneficiari di reddito individuati, al fine di evitare che la residenza fiscale del trust in un paese con regime fiscale privilegiato comporti una detassazione dei redditi attribuiti a soggetti residenti. Secondo il decreto tali redditi devono essere tassati in capo ai beneficiari residenti in Italia come redditi di capitale, con una presunzione relativa sulla natura reddituale ove non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio. Nelle suddette attribuzioni rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all’articolo 23 del Tuir e l’intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente, se non emerge da alcuna documentazione contabile o extracontabile una distinzione tangibile tra patrimonio e reddito. In generale, il trust opaco estero è soggetto passivo in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e la relativa attribuzione al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo allo stesso. Tuttavia, se detto trust è stabilito in un paese a fiscalità privilegiata, le attribuzioni a soggetti residenti in Italia assumono rilevanza reddituale in capo agli stessi anche se i percipienti non possono essere considerati beneficiari individuati. Queste attribuzioni al beneficiario residente sono assoggettate ad imposizione in Italia sulla base del criterio di cassa applicabile ai redditi di capitale, a differenza delle attribuzioni di trust trasparenti per le quali varrà il criterio di imputazione.
La Circolare precisa inoltre che, in caso di trust interposto, il reddito è assoggettato ad imposizione per imputazione direttamente in capo all’interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir (sia esso il disponente o il beneficiario), considerando il trust quale soggetto interposto. L’interposizione del trust fa venir meno l’applicazione delle regole fiscali al reddito da questo prodotto con riferimento al trust sia opaco che trasparente. In particolare, le attribuzioni effettuate da tale tipologia di trust non generano redditi imponibili per il beneficiario (anche se diverso dall’interponente) anche se il trust è istituito in un Paese a fiscalità privilegiata, a condizione che e nella misura in cui tali attribuzioni derivino da redditi che, in ragione dell’interposizione del trust, sono già stati assoggettati ad imposizione direttamente in capo all’interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir.
Con riferimento all’imposizione indiretta, l’Amministrazione Finanziaria ha definitivamente recepito l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione secondo il quale il conferimento di beni e diritti in trust non è tassabile proporzionalmente ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni, non configurandosi un arricchimento dei beneficiari, i quali riceveranno i suddetti beni e diritti solamente al sopraggiungere del termine finale del trust o quando entreranno in effetti nella loro sfera giuridica, in forza di specifica disposizione. In quest’ultimo particolare caso, quando i beneficiari irrevocabilmente individuati avranno diritto di ottenere dal trustee il trasferimento di quanto loro spettante in via anticipata, sulla base di determinate clausole dell’atto istitutivo. Con la circolare vengono quindi superate le indicazioni contenute nelle circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E.
Per l’applicazione dell’imposta di donazione si deve verificare un reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari con conseguente concreto arricchimento. Quindi, l’atto di segregazione non integra un trasferimento di per sé imponibile, bensì rappresenta un atto generalmente neutro che non dà luogo ad imposizione proporzionale ai fini dell’imposta di donazione che verrà applicata solo nel momento dell’effettivo trasferimento finale.
Ai fini della liquidazione dell’imposta di donazione le aliquote e le franchigie, previste all’articolo 2, commi 48 e 49 del decreto-legge n. 262 del 2006, saranno individuate, all’atto della attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario. Nel caso di trust già esistenti che, sulla base del precedente orientamento, abbiano già liquidato e versato imposte al momento della costituzione o del conferimento di beni o diritti al trust, l’Agenzia ha ritenuto che detti versamenti possano essere considerati a titolo definitivo, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all’atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario, a condizione che dette attribuzioni abbiano ad oggetto i medesimi beneficiari ed i medesimi beni e diritti sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento delle relative imposte. In tali ipotesi, non procedendosi alla riliquidazione dell’imposta, non sarà possibile effettuare il rimborso delle imposte già versate in sede di apporto dei beni o diritti al trust, anche laddove la base imponibile calcolata al momento delle successive attribuzioni ai beneficiari dovesse risultare inferiore a quella assoggettata a tassazione iniziale. Se l’attribuzione successiva avverrà nei confronti di un beneficiario diverso ovvero avesse ad oggetto beni o diritti diversi da quelli conferiti e tassati, non si configurerà una fattispecie di “rapporto esaurito” ma sarà possibile considerare le imposte già versate in sede di apporto al trust, a scomputo dell’eventuale imposta dovuta al momento della futura attribuzione. Il contribuente potrà comunque non avvalersi degli effetti derivanti dall’esaurimento del rapporto e, in presenza dei presupposti, potrà presentare istanza di rimborso, nei termini previsti dall’articolo 60 del d.lgs. n. 346 del 1990 decorrenti dal versamento effettuato. Analogamente, le volture catastali relative agli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, così come le formalità eseguite per effetto dell’atto di sostituzione del trustee.
Le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari saranno invece soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Nel caso in cui il trustee effettui delle attribuzioni senza formalità, ai fini della liquidazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, il soggetto beneficiario destinatario di tali attribuzioni provvederà alla registrazione delle stesse, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 56-bis del d.lgs. 346 del 1990 provvedendo quindi ad una registrazione volontaria.
L’Agenzia, inoltre, precisa che il conferimento del bene in trust può far decadere il disponente da alcune agevolazioni allo stesso spettanti (ad esempio i benefici spettanti per l’acquisto della prima casa se questa viene trasferita prima di cinque anni dall’acquisto, senza che consegua una nuova acquisizione entro un anno).
Nei casi particolari di trust di scopo di tipo “liquidatorio” o di “garanzia”, l’atto istitutivo e l’atto di dotazione saranno soggetti all’imposta di registro, ed alle eventuali imposte ipotecaria e catastale, in misura fissa. Successivamente, le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust al fine di realizzarne gli scopi saranno soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.
In merito agli obblighi di monitoraggio fiscale, superando in parte l’orientamento di cui alla circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, vengono forniti specifici chiarimenti alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 in materia di Antiriciclaggio. I trust (“trasparenti” e “opachi”) residenti in Italia e non fittiziamente interposti sono tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti. In particolare, il trust trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai titolari effettivi residenti. Sono soggetti agli obblighi di monitoraggio tutti i beneficiari residenti individuati, anche per classi, di un trust estero.
L’Agenzia delle Entrate conferma infine l’esclusione dall’obbligo di monitoraggio fiscale per il trustee, disponente e guardiano. Non sarebbe, infatti, proporzionale alle finalità delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale una generalizzata estensione dell’obbligo di compilazione del quadro RW al trustee, al disponente e al guardiano, in particolar modo nei casi in cui l’obbligo di monitoraggio sussista, già, in capo al trust o al beneficiario titolare effettivo.
La Circolare fornisce inoltre indicazioni sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dovuta da trust residenti in Italia. Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020, rientrano nell’ambito oggettivo dell’IVIE e dell’IVAFE i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività detenuti all’estero, adempimento che si esplica mediante la compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi. Pertanto, i trust residenti in Italia devono assolvere al pagamento di tali imposte per gli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero dal 1° gennaio 2020. Il primo versamento dell’IVIE e dell’IVAFE doveva essere effettuato entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020. Entro tale termine doveva essere versato anche il primo acconto per le imposte relative al 2021. Il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’IVIE è costituito dal possesso di un immobile all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, a qualsiasi uso esso sia destinato dai predetti soggetti residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2020 anche l’IVAFE si applica nei confronti dei trust residenti in Italia che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, in proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione. L’IVIE e l’IVAFE non devono essere assolti dai beneficiari di trust opachi in quanto manca il presupposto per l’assolvimento di tali imposte e cioè la proprietà dell’immobile e/o la detenzione dei prodotti finanziari.
Infine, la circolare fornisce alcuni chiarimenti con riferimento ai trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, cosiddetta “Legge Dopo di Noi”. L’Agenzia delle Entrate specifica che l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista per queste tipologie particolari di fondi si debba applicare anche nel caso in cui l’apporto dei beni al trust venga disposto per mezzo di un atto mortis causa, poiché l’articolo 6 della legge n. 112 del 2016 non specifica gli atti con cui i conferimenti debbano essere effettuati. In assenza di specifiche preclusioni da parte della norma, oggetto del conferimento può essere inoltre anche la sola nuda proprietà di beni immobili. Analogamente si ritiene inoltre possibile applicare l’agevolazione della misura fissa sia per l’imposta di registro che per le imposte ipotecaria e catastale anche agli atti di acquisto a titolo oneroso posti in essere dal trustee, nel caso di un trust istituito nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla legge n. 112 del 2016.