L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 359 del 4 luglio 2022, si è espressa in merito agli effetti fiscali della morte del Disponente di un Trust “interposto” ed ha chiarito che i beni in esso segregati non devono essere ricompresi, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione, nell’attivo ereditario del de cuius.
Nel caso di specie il Disponente aveva conferito in Trust la sua quota di partecipazione in una società al fine di gestire il passaggio generazionale. Beneficiari del Trust sono i figli ed i nipoti del Disponente.
Recentemente l’Agenzia dell’entrate si era già espressa sul medesimo Trust con la risposta a interpello n. 796 del 1° dicembre 2021. L’amministrazione in quella sede aveva dichiarato il Trust interposto ai fini dell’imposta sui redditi per l’eccessiva ingerenza del Guardiano (consulente di fiducia della famiglia) e dei Beneficiari nell’esercizio dei poteri gestionali del Trustee. L’Agenzia, quindi, concludeva in quella sede che i redditi del Trust fossero da imputare al Disponente e da assoggettare a tassazione in capo a quest’ultimo secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza. A seguito di questo orientamento, negli eredi istanti era insorto il dubbio che il Trust non potesse ritenersi neppure esistente anche ai fini dell’imposta di successione.
La risposta n. 359 ha chiarito invece che la quota societaria in oggetto non cade nella successione del socio/Disponente in quanto uscita dal suo patrimonio al momento della segregazione in Trust, anche se lo stesso Trust sia da ritenersi interposto ai fini delle imposte dirette, poiché gli effetti dell’interposizione riguardano esclusivamente i redditi del Trust. La segregazione invece determina la fuoriuscita del bene dalla sfera giuridica del Disponente ed il suo ingresso nella titolarità del Trustee.
L’Amministrazione finanziaria sottolinea inoltre che l’applicazione dell’imposta di donazione potrà avvenire solo al momento della definitiva attribuzione dei beni ai Beneficiari, recependo quanto più volte affermato dalla Corte di Cassazione ed anche ribadito nella bozza di circolare dell’Agenzia stessa dell’agosto del 2021 ancora in attesa di pubblicazione definitiva, chiarendo che al decesso del Disponente i beni vincolati nel Trust non entrano a far parte dell’attivo ereditario di quest’ultimo, permettendo così il salto generazionale che lo stesso istituto del Trust intende perseguire.