La Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, con la norma n. 216 fa il punto sulla disciplina fiscale delle partecipazioni oggetto di mandato conferito ad una società fiduciaria da una persona fisica non imprenditore.
Nello specifico ha espresso la seguente massima: “In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie affidata con apposito mandato a “società fiduciarie autorizzate” da persona fisica non imprenditore, ai fini delle imposte dirette gli effetti si producono direttamente sul fiduciante, con riferimento sia ai proventi (dividendi), sia alle plus/minus – valenze, sia alla rivalutabilità del costo di acquisizione delle partecipazioni”.
Le società fiduciarie sono disciplinate dalla legge 1966/1939 e la loro attività consiste nell’assumere l’amministrazione di beni per conto di terzi, attraverso l’intestazione degli stessi.
Il rapporto fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria si fonda sulla c.d. fiducia germanistica in forza della quale la proprietà del bene resta in capo al fiduciante e la legittimazione a disporne spetta al fiduciario.
L’amministrazione dei beni conferiti avviene secondo specifici accordi interni tra le parti.
La proprietà dei beni in capo alla fiduciaria non può ritenersi fittizia ma assume una connotazione “formale” mentre il fiduciante conserva la proprietà “sostanziale “.
I fiducianti devono quindi essere identificati come gli effettivi proprietari dei beni intestati.
Nel caso invece in cui il fiduciario sia una persona fisica, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5507 del 21 marzo 2016) l’intestazione integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista la titolarità dei beni.
Il principio di prevalenza della sostanza si applicherà anche alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di partecipazioni a terzi.
In tale caso si applicheranno gli artt. 67 e 68 TUIR e, con particolar riguardo al costo di sottoscrizione o di acquisto, si farà riferimento a quello sostenuto dal fiduciante, non assumendo rilevanza il valore della partecipazione alla data di conferimento del mandato fiduciario poiché avviene in assenza di corrispettivo.
Eventuali apporti di capitale alla società partecipata effettuati dal fiduciante tramite la società fiduciaria incrementano il costo della partecipazione, così come le eventuali distribuzioni di riserve di capitale riducono il costo fiscale della stessa in capo al fiduciante, anche se tali riserve vengono erogate a favore della società fiduciaria.
La norma di comportamento chiarisce inoltre che il fiduciante può avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 448/200 in materia di rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni.
Il requisito del possesso della partecipazione alla data di riferimento della rivalutazione dovrà essere sostanzialmente rispettato dal fiduciante, il versamento dell’imposta sostitutiva sarà effettuato a cura e nome del fiduciante che lo indicherà nella propria dichiarazione dei redditi.
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma vale infine anche in sede successoria, per cui le partecipazioni fiduciariamente intestate dal de cuius a una società fiduciaria concorrono a formare il suo attivo ereditario.