La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3380 depositata il 3 febbraio 2022, ha esaminato il trattamento fiscale applicabile agli interessi derivanti da prestito obbligazionario erogati da una società lussemburghese a favore di un soggetto residente in Italia.
Ha chiarito quali sono gli elementi idonei a qualificare una società residente in uno Stato membro dell’UE come beneficiaria effettiva ai fini dell’applicabilità dell’esenzione da ritenuta prevista dall’art. 26-quater del d.P.R. 600/1973.
La Cassazione ha da un lato confermato i principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla stessa Suprema Corte con la sentenza n. 14756 depositata il 10 luglio 2020, dall’altro ha ampliato la definizione di “beneficiario effettivo” in essa elaborata: quest’ultimo, infatti, per essere considerato tale, deve dimostrare piena autonomia organizzativa e gestionale.
Caso in esame
Il caso in esame riguarda una complessa operazione di ristrutturazione di un debito bancario nella quale una società di diritto lussemburghese, controllata da una società residente in Italia facente parte di un gruppo editoriale, emetteva un prestito obbligazionario riservato ad investitori americani, girando poi le somme raccolte alla controllante italiana in forma di finanziamento.
La società residente a sua volta emetteva un prestito obbligazionario riservato alla propria controllata lussemburghese, con contestuale restituzione delle somme ricevute tramite compensazione dei rispettivi debiti, secondo esplicita previsione contrattuale.
Sugli interessi maturati a favore del soggetto lussemburghese, la controllante italiana applicava il regime d’esenzione d’imposta sancito dell’art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973.
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società residente di aver corrisposto agli investitori americani interessi sul prestito obbligazionario, senza avervi applicato alcuna trattenuta alla fonte, utilizzando come mero veicolo la controllata lussemburghese che avrebbe solo formalmente versato le somme.
La Corte di Cassazione ha invece ritenuto la controllata lussemburghese beneficiaria effettiva delle somme corrispostegli a titolo di interesse dalla società italiana con esenzione da ritenuta, valorizzando alcuni elementi di fatto che permettono di considerare la stessa lussemburghese non una costruzione di puro artificio.
Quest’ultima, infatti, costituita da svariati decenni ed avente una sua struttura operativa reale produttiva di utili, ha emesso un autonomo prestito obbligazionario, scontandone la relativa disciplina e ponendo il proprio patrimonio a garanzia degli investitori americani.
I due prestiti restano quindi distinti per autonomia negoziale e trovano giustificazione diversa, non sussistendo inoltre alcun obbligo in capo alla controllata di ritrasferimento degli interessi ricevuti.