L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 660 pubblicata il 5 ottobre 2021, ha fornito chiarimenti in merito all’accesso al superbonus per l’agevolazione del 110% dei lavori nel caso di un condominio le cui unità immobiliari sono per la maggior parte segregate in Trust.
L’istanza è stata presentata da un contribuente proprietario di un appartamento facente parte di un condominio costituito da nove unità di cui sei abitative e tre ad uso non residenziale.
L’Assemblea di Condominio ha deliberato l’effettuazione dell’isolamento termico degli elementi opachi delle parti comuni ed in seguito l’installazione di un impianto fotovoltaico condominiale.
Secondo l’Amministrazione finanziaria la presenza del Trust, proprietario di sei delle nove unità presenti nel condominio, non preclude la possibilità di accedere all’agevolazione, poiché trattandosi di un intervento sulle parti comuni di un condominio, sarà quest’ultimo ad essere individuato come beneficiario della detrazione, che poi dovrà essere ripartita tra le varie unità.
Poiché la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è superiore al 50%, il condominio potrà fruire dell’agevolazione per gli interventi sulle parti comuni e per determinare il limite di spesa rileverà tutte e nove le unità. Per quanto riguarda, invece, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, bisognerà fare riferimento al duplice limite imposto dal comma 5 dell’articolo 119 del D.L 34/2020.
In caso poi di eventuali interventi da realizzarsi sulle singole unità, potranno essere agevolati soltanto quelli relativi alle unità a destinazione abitativa: le unità abitative di proprietà del trust potranno beneficiare delle agevolazioni solamente se venga costituito un legittimo titolo di detenzione da parte di una persona fisica, che ne potrà beneficiare direttamente.