La disciplina fiscale del Trust è stata recentemente oggetto di interventi da parte del legislatore in tema di imposizione diretta, nonché di diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità, per quanto concerne l’imposizione indiretta.
Bozza di circolare
La bozza di circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate l’11 agosto 2021 fornisce importanti chiarimenti interpretativi.
Parte dei chiarimenti riguardano il Decreto legge n. 124 del 2019, che ha modificato la disciplina sull’imposizione delle attribuzioni a soggetti residenti in Italia, provenienti da Trust stabiliti in giurisdizioni considerate a fiscalità privilegiata.
I chiarimenti riguardano in particolare le attribuzioni da parte di Trust opachi esteri stabiliti in Paesi con regimi fiscali privilegiati.
Nei Trust opachi, posta l’assenza di un soggetto titolato a pretendere dal Trustee l’assegnazione del reddito, lo stesso era ritenuto imponibile ai soli fini Ires in capo al Trust.
Decreto-legge n. 124 del 2019
Nello specifico il Decreto-legge n. 124 del 2019 ha incluso tra i redditi di capitale anche i «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73» ed ha introdotto una presunzione “relativa”, stabilendo che qualora in relazione alle attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».
Per evitare l’applicazione di tale presunzione, il Trustee deve distinguere tramite apposita contabilità la quota o attribuzione al Trust riferibile al conferimento iniziale o successivo, al netto di eventuali attribuzioni effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, anche questa al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari.
Con riferimento all’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, la circolare evidenzia che le disposizioni si applicano alla generalità dei Trust opachi esteri stabiliti in Paesi in cui le modalità di imposizione dei redditi prodotti da tali Trust configurino un regime di fiscalità privilegiata; lo stabilimento in uno stato membro dell’Unione Europea o dello SEE non è di per sé sufficiente per collocare automaticamente il Trust al di fuori di un Paese a fiscalità privilegiata.
Quindi, per verificare se il Paese in cui è istituito il Trust debba considerarsi a fiscalità privilegiata occorre confrontare il livello di tassazione nominale dei redditi prodotti dal Trust nell’ordinamento fiscale nel quale è stabilito con l’aliquota Ires vigente nel periodo d’imposta in cui i redditi sono distribuiti.
Chiarimenti sulle imposte indirette
La bozza di circolare fornisce inoltre attesi chiarimenti anche in tema di imposte indirette dopo innumerevoli pronunce della Suprema Corte di Cassazione che hanno “obbligato” l’Amministrazione finanziaria a superare le argomentazioni contenute nelle ormai vetuste circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008.
Nell’ambito dei Trust residenti, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta solamente in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in Trust (resta dunque esclusa anche l’ipotesi di successione del Trustee), mentre l’atto di dotazione dei beni in Trust dovrà scontare l’imposta di registro in misura fissa poiché non determina effetti traslativi, ma comporta solo un’attribuzione temporanea al Trustee dei beni stessi, in vista di un loro successivo trasferimento ai beneficiari del Trust.
Le stesse regole restano valide anche per gli atti relativi ai Trust non residenti.
L’Agenzia, quindi, ritiene che l’atto di costituzione dei beni in Trust, formato all’estero, sconterà l’imposta in misura fissa trattandosi di una donazione definibile “a formazione progressiva” in cui il disponente arricchirà i beneficiari tramite i negozi giuridici attuati tramite il Trustee.
Riguardo all’imposte di successioni e donazioni l’Agenzia richiama anche in questo caso le disposizioni di cui all’art. 45 comma 4-quater del Tuir (le attribuzioni di Trust esteri a beneficiari residenti in Italia costituiscono reddito se non si può distinguere tra redditi e patrimonio).
Se il Disponente del Trust sia residente in Italia, per gli atti di attribuzione di patrimonio è prevista l’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni trasferiti siano esistenti all’estero; se, invece, il Disponente del Trust non è residente, tale imposta va applicata sui soli beni del territorio italiano.
Per quanto riguarda le imposte ipotecaria e catastale, l’Agenzia delle Entrate chiarisce di conseguenza che le volture catastali scontano in misura fissa tali imposte, sia al momento della costituzione del vincolo, sia in caso di sostituzione del Trustee, restando invece assoggettate ad imposizione in misura proporzionale le formalità eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari ai Beneficiari.
Monitoraggio fiscale
La circolare fornisce chiarimenti anche sugli obblighi di monitoraggio fiscale a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs n. 90/2017. I Trust residenti in Italia, non fittiziamente interposti, sono tenuti agli adempimenti di monitoraggio per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute all’estero.
Il Trust trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale indicando il valore delle attività estere e la percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” residenti; se sussistono soggetti residenti titolari effettivi dell’intero patrimonio dell’ente, quest’ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW.
Con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di Trust ciò che rileva ai fini dell’attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano «individuati o facilmente individuabili» e che, quindi, dall’atto di Trust o da altri documenti sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione degli stessi.
Pertanto, risulta superato qualsiasi riferimento alle previgenti percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell’entità giuridica.
Nel caso di Trust opaco estero, senza quindi beneficiari di reddito “individuati” in Italia ai sensi del Tuir, indipendentemente dallo Stato estero in cui è istituito, i beneficiari dello stesso risultano comunque riconducibili ai “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Pertanto, qualora nell’atto di Trust opaco estero o da altra documentazione risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all’obbligo di compilazione del quadro RW.
Con riferimento ai “titolari di interessi successivi”, ossia coloro che diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi, non vengono ritenuti qualificabili come “titolari effettivi” ai fini del monitoraggio fiscale, sempreché non sussistano clausole statutarie o altri atti del trust tali per cui essi possano essere, anche solo potenzialmente, destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di “titolari di interessi antecedenti”.
La circolare inoltre chiarisce che sono esclusi dall’adempimento: il Trustee, il Guardiano ed il Disponente: non sarebbe, infatti, attinente alle finalità delle disposizioni in materia una generalizzata estensione dell’obbligo di compilazione del quadro RW a questi soggetti, al fine di non moltiplicare gli adempimenti dichiarativi con riferimento al medesimo patrimonio e poiché il coinvolgimento del Trustee, del Disponente e del Guardiano, non configura possesso del patrimonio o del reddito del Trust stesso.
In tema infine di IVIE e IVAFE viene chiarito che dal periodo d’imposta 2020 sono soggetti passivi oltre alle persone fisiche anche gli enti non commerciali e le società semplici (e soggetti equiparati) residenti in Italia.
I Trust residenti in Italia dovranno quindi versare le imposte per gli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero dal 1° gennaio 2020.
Il primo versamento, che comprende anche il primo acconto 2021, dovrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020.
Consulta la bozza di circolare:
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