L’Agenzia delle Entrate mediante la risposta n. 398, pubblicata il 10 giugno 2021, ha chiarito che il Trustee debba essere considerato solo come soggetto meramente interposto quando allo stesso non venga conferito il potere di amministrazione del Fondo in Trust, che rimane così nella disponibilità del Disponente.
Nel caso concreto, l’Agenzia ha rilevato che diverse clausole contenute all’interno di due distinti Atti Istitutivi, dei quali era beneficiaria una cittadina statunitense residente in Italia, erano evidentemente formulate al fine di garantire una mera interposizione del Trustee nel possesso dei beni in Trust, realizzando quindi una semplice struttura di facciata per carenza di poteri attribuiti al Trustee.
Il Disponente, in forza di autonomina, era altresì Trustee e Beneficiario del Trust e poteva inoltre revocare i diritti vincolati in Trust.
Dal punto di vista delle imposte dirette, l’Amministrazione Finanziaria richiamando le circolari n. 48/2007 e n. 61/2010, ha dichiarato entrambi i Trust fittiziamente interposti poiché l’assetto non realizza alcun effettivo spossessamento, con la conseguenza che il Trust non può essere considerato autonomo soggetto d’imposta e che i suoi redditi devono essere tassati in capo al Disponente.
Secondo la stessa Agenzia, ai fini delle imposte indirette, alla morte del Disponente il patrimonio segregato in Trust deve considerarsi compreso nel suo attivo ereditario, concorrendo a formare la base imponibile per il calcolo della relativa imposta di successione.
Il Disponente resta inoltre investito degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale e se residente in Italia, ha l’obbligo di provvedere alla compilazione del quadro RW, indicando la consistenza degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria formalmente segregate nel fondo in Trust.
L’Agenzia delle Entrate conferma inoltre che l’IVIE e l’IVAFE si debbano applicare anche nei casi in cui i beni siano intestati ad entità giuridiche che agiscono come interposte, mentre l’effettiva disponibilità dei beni è da attribuire alle persone fisiche residenti.
In conclusione, su coloro che detengano l’effettiva titolarità/disponibilità del fondo in Trust incombono gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte relative al patrimonio in trust ed ai redditi da questo prodotti.