La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11401 del 30/04/2021 ha chiarito che la risoluzione per mutuo consenso di una donazione immobiliare non comporta la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” se essa avviene entro cinque anni dalla data di stipula dell’atto di donazione.
Il bene oggetto di donazione, con l’atto di mutuo consenso risolutivo, “torna” nella titolarità e nella disponibilità del soggetto che lo aveva donato senza un ritrasferimento vero e proprio, ma come restituzione di quanto ricevuto in forza del contratto che si vuole sciogliere.
Chi acquista un immobile ad uso abitativo da destinare ad abitazione principale per beneficiare dell’agevolazione “prima casa” non deve trasferire detto immobile né gratuitamente né a titolo oneroso nei successivi cinque anni.
In caso di violazione, le imposte ipotecaria e catastale versate in misura fissa vengono ricalcolate con le aliquote ordinarie del 2 e 1%, aumentate degli interessi moratori e di una sanzione del 30% calcolata sulla differenza fra importi da versare e versati.
Secondo la Suprema Corte la risoluzione per mutuo consenso di una donazione immobiliare non comporta la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” fruite, poiché comporta il riacquisto da parte del donante della proprietà dell’immobile con effetti retroattivi, come se l’atto di donazione non fosse mai stato stipulato (“tamquam non esset“).
Il mutuo dissenso dunque elimina all’origine l’atto di donazione, facendo rientrare il bene nella sfera giuridica del donante come se la donazione non avesse mai avuto luogo, eliminando così ogni ipotesi di decadenza dall’agevolazione ottenuta, poiché lo stesso ripristina la situazione giuridica di partenza.