La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 13089/2021 del 07/04/2021 ha stabilito che non sia possibile il sequestro preventivo dell’abitazione del fallito, conferita dallo stesso in un fondo patrimoniale, sebbene la costituzione del fondo non sottragga il bene dalla garanzia dei creditori.
Andranno infatti sempre tutelate le esigenze abitative della famiglia stabilite dall’art. 47 RD 267/42.
L’art. 46 del RD 267/42 stabilisce che non rientrano tra i beni aggredibili in caso di revocatoria fallimentare quelli confluiti in un fondo patrimoniale se i debiti sono sorti da obbligazioni assunte a fronte di bisogni estranei a quelli della famiglia, salvo che il creditore ignorasse tale estraneità.
In caso di fallimento di uno dei due coniugi l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, sebbene abbia natura gratuita, è revocabile e non rientra nelle fattispecie indicate dall’art. 64 del medesimo regio decreto, che ritiene inefficaci nei confronti dei creditori gli atti compiuti a titolo gratuito dal fallito nei due anni precedenti al fallimento, in adempimento a doveri morali o a scopo di pubblica utilità, a condizione che detti atti fossero proporzionati al patrimonio del donante al momento dell’effettuazione.
La revocabilità verrebbe meno solo se si dimostrasse l’esistenza di una situazione oggettiva che integri gli estremi del dovere morale in sede d’istruzione di tale negozio giuridico.
Ma non essendo obbligatoria la costituzione del fondo, esso non può rientrare nel novero degli adempimenti di un dovere giuridico.
Il diritto di abitazione, diritto reale immobiliare, non rientra tra i beni che l’art. 46 esclude espressamente dall’attivo fallimentare, anche se le esigenze abitative del nucleo familiare vengono tutelate dall’art. 47, secondo cui l’abitazione non può essere distratta fino alla liquidazione delle altre attività, creando così sulla stessa un vincolo temporaneo.
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha quindi chiarito che l’esigenza abitativa di cui all’art. 47 non può essere elusa da un sequestro preventivo dell’immobile conferito nel fondo patrimoniale, né il sequestro può essere utilizzato per superare le condizioni ed i termini di esercizio della revocatoria da parte del fallimento.