La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11099/2021, conferma l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in tema di tassazione degli atti di dotazione di beni al Trust.
Secondo la stessa Corte quello che rileva ai fini dell’applicazione delle imposte è l’effettivo trasferimento di ricchezza realizzato attraverso un’attribuzione definitiva e non solamente strumentale.
Gli atti di dotazione del Trust configurano atti con effetto segregativo meramente strumentali al conseguimento delle finalità del Trust, non sufficienti a giustificare l’imposta.
L’ordinanza in commento ripercorre la giurisprudenza degli ultimi anni citando alcune sentenze come la 21614/2016 secondo la quale «il conferimento di beni in trust non dà luogo ad un reale trasferimento imponibile. Un reale trasferimento è all’evidenza impossibile, perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta, che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari».
Nel 2019 la Suprema Corte con l’ordinanza 1131/2019 aggiunge un ulteriore paletto, stabilendo che solo nel caso in cui i trasferimenti di beni siano definitivi questi sono tassabili.
Esclude che l’imposizione possa essere legata all’atto istitutivo o all’atto di segregazione poiché entrambi non in grado di produrre «l’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, unico elemento idoneo ad esprimere capacità contributiva».
Chiarisce inoltre che la tassazione in misura proporzionale deve essere correlata all’esecuzione del programma del trust, allorché si concretizzi il predetto incremento patrimoniale effettivo del beneficiario.
Il trasferimento al beneficiario per essere imponibile dev’essere non solo gratuito, ma possedere una necessaria connotazione di liberalità.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11099/2021 conferma che l’atto di dotazione per qualsiasi tipologia di Trust è neutro ai fini dell’imposta di donazione, specificando che non esistono Trust che prevedano immediati trasferimenti ai beneficiari: con tali negozi non si configurerebbe infatti l’istituto del Trust ma una donazione.
Orientamento dell’Agenzia delle Entrate
La stessa Agenzia delle Entrate, seppur in modo implicito, sta cambiando orientamento.
Pochi mesi fa con la risposta all’interpello n. 106 del 15 febbraio 2021 aveva chiarito che «l’attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee può determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni» solo se ne ricorrono i presupposti, specificando come, laddove il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del Trust, l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 346 del 1990, mancando un trasferimento di ricchezza.
Con la risposta all’interpello n. 352 del 18 maggio 2021 l’Agenzia chiarisce che «l’attribuzione di beni e/o diritti vincolati in trust ai beneficiari del medesimo da parte del trustee determina l’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni» facendo indirettamente sottintendere che il precedente atto di dotazione abbia solo temporaneamente e strumentalmente incrementato il patrimonio del trust in attuazione delle finalità previste dall’atto istitutivo.
Dopo circa un centinaio di sentenze della Suprema Corte che stabiliscono che il patrimonio in Trust vada tassato proporzionalmente solo al momento dell’attribuzione finale, anche lo stesso Ufficio sta abbandonando i precedenti orientamenti delle vetuste circolari 48/E/2007 e 3/E/2008.
Nell’ordinanza n. 11099/2021 la Corte compensa le spese del giudizio solo poiché l’attuale assetto giurisprudenziale è stato raggiunto in pendenza del ricorso per Cassazione, lasciando pensare che in futuro lo stesso Ufficio possa essere condannato alle spese.