La Grand Court of Cayman con una sentenza in tema di foro competente in ordine ad un causa di nullità di un Trust promossa contro un Trustee, ha affermato che la competenza a decidere spetta alla giurisdizione italiana, a patto che la decisione venga presa applicando la normativa dello stato estero e quindi la legge sostanziale delle Cayman.
Quest’orientamento era già stato espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7621 depositata in cancelleria il 18 marzo 2019, che per dichiarare la nullità di un Trust estero con Disponente italiano, Trustee estero e Beneficiari italiani, aveva dichiarato competente il giudice italiano.
La Suprema Corte aveva in questo caso giudicato rilevante il domicilio nel territorio nazionale dei Beneficiari.
In particolare, la Corte di Cassazione, considerando la residenza in Italia dei Beneficiari ed il loro diritto di approfondire e verificare la natura del Trust, ha fondato la giurisdizione nel loro luogo di domicilio.
La Cassazione ribadisce che l’istanza di regolamento di giurisdizione è uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto sulla competenza del giudice adito, potendo la stessa contenere solo un’esposizione sommaria dei fatti in modo da consentire di conoscere gli elementi per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere.
La Grand Court of Cayman ha quindi basato la sua decisione riconoscendo un tribunale italiano come quello più appropriato a dichiarare la validità del Trust in questione.
Questo basandosi sul fatto che il Trustee in prima battuta avesse invocato la giurisdizione italiana per poi riconoscere quella estera a procedimento già ampiamente avviato, promuovendo giudizio avanti alla Grand Court con una domanda uguale e contraria a quella formulata innanzi al tribunale italiano.