La Cassazione con la sentenza n. 8719 del 30 marzo 2021 ha chiarito che la retrocessione dei beni al disponente di un Trust è soggetta a tassazione fissa sia per l’imposta di registro sia per le imposte ipotecarie e catastali.
Nel caso specifico, tutti i Beneficiari di un Trust avevano irrevocabilmente rinunciato alla loro posizione, determinando così, secondo quanto stabilito dall’atto stesso di Trust e dalla legge di Jersey, una retrocessione dei beni segregati nel Fondo in Trust al Disponente.
Secondo la Suprema Corte la retrocessione del Fondo in Trust è un atto al quale non è possibile applicare le imposte sui trasferimenti in misura proporzionale, anche nell’ipotesi in cui i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati, poiché è solo l’effetto automatico della cessazione del Trust e non vi è più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo.
La Corte di Cassazione ribadisce infatti, come già espresso in ormai innumerevoli sentenze, che la segregazione è un atto di natura temporanea, prodromico al successivo trasferimento dei beni ai Beneficiari, che non esprime alcuna capacità contributiva e quindi il presupposto impositivo si manifesterà solo con il trasferimento dei beni ai Beneficiari.
Il trasferimento temporaneo dei beni al Trustee configura solamente un’intestazione formale degli stessi finalizzata alla realizzazione dello scopo del Trust.
È da escludere quindi che l’atto di retrocessione, così come l’atto istitutivo del Trust e quelli di dotazione/provvista, siano alternativamente assoggettabili all’imposta sulle donazioni.
Di questa mancano, infatti, gli elementi costitutivi, rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, secondo quanto evincibile dall’art. 1 TU n. 346 del 1990.