La Suprema Corte con la sentenza n. 8175 del 24 marzo 2021, è intervenuta nuovamente in merito alla tassazione delle cosiddette liberalità “indirette” ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Le liberalità indirette sono atti che producono gli effetti della donazione, pur non essendo donazioni sotto l’aspetto tecnico giuridico. Ad esse non si applicano, dunque, le norme che regolano la forma della donazione.
Caso in esame
Il caso in esame riguarda un bonifico bancario, proveniente da un conto svizzero, effettuato da un cittadino elvetico a favore di un cittadino residente in Italia, che l’Agenzia delle Entrate considerava come un atto di liberalità soggetto all’imposta con aliquota dell’8%.
Con tale decisione la Suprema Corte ribadisce il concetto, già contenuto anche nell’interpello n. 310/2019 dell’Agenzia delle Entrate: l’imposta di donazione reintrodotta nel sistema tributario italiano nel 2006, è applicabile alle donazioni poste in essere da un soggetto non residente solo se hanno ad oggetto beni esistenti in Italia.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “le liberalità indirette, non formalizzate in atti pubblici, sono rimaste imponibili anche nell’ambito della nuova imposta. L’art. 56 bis, comma 1, pertanto, deve oggi necessariamente riferirsi alle aliquote ed alle franchigie come modificate dalle L. n. 262 del 2006”.
Ha altresì ritenuto non tassabile detta liberalità con l’imposta di donazione italiana poiché avente ad oggetto un bene non esistente in Italia, mancando infatti il presupposto territoriale.
Risulta però rilevante, tralasciando il mero aspetto della territorialità, il fatto che la Cassazione abbia ritenuto tassabile ai fini dell’imposta di donazione un semplice bonifico.
Imposizione sulle donazioni
L’imposizione sulle donazioni è solitamente legata alla tassazione di un’attività esplicata mediante atti scritti, poiché per il legislatore solo quest’ultimi avrebbero rilevanza ai fini della tassazione, forma che quasi sempre manca nelle donazioni indirette.
Secondo quest’orientamento resterebbero quindi solo esonerate quelle donazioni indirette poste in essere a favore del donatario per la stipula di un successivo atto soggetto ad iva o ad imposta di registro proporzionale, come stabilito dall’art. 1, comma 4bis, D.lgs. 346/90.
Inoltre, la sentenza in esame, qualificando come liberalità indiretta il trasferimento al donatario realizzato mediante un semplice bonifico bancario, si allontana radicalmente dal principio di diritto sancito dalla stessa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18275 del 27 luglio 2017, che ha chiarito come tale trasferimento debba essere qualificato come una donazione diretta priva dei requisiti di forma (e quindi nulla, laddove non di modico valore) e non una liberalità indiretta. (V. a commento “Profili fiscali di un trust a sostegno di concordato preventivo” di Marco Montefameglio, Trust & Attività Fiduciaria, Ipsoa Editore, n. 1/2020)
Restano dunque molte le perplessità su questo arresto, che mette in discussione alcuni principi fondamentali sulla tassazione delle liberalità indirette, fino ad oggi – quantomeno a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite di cui sopra – pacifici.