Mediante la sentenza n. 6591 depositata il 10 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che quando un soggetto, mediante l’utilizzo di un patto di famiglia, attribuisca separatamente ed in parti uguali le quote dallo stesso detenute in una società di capitali ai suoi tre figli, non si applica l’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall’art. 3 comma 4-ter del D.lgs. 346/90.
Questo in ragione del fatto che nessuno dei beneficiari, attraverso questo trasferimento, acquisisce il requisito del “controllo” anche se essi abbiano sottoscritto un patto parasociale mediante il quale si obbligano ad assumere all’unanimità qualunque decisione relativa alla gestione della società.
L’esenzione dall’imposta di donazione di cui all’art 3 comma 4-ter del D.lgs. 346/90 si applica a trasferimenti di partecipazioni detenute in società di capitali, assegnate ai discendenti e/o al coniuge, anche mediante l’utilizzo di un patto di famiglia, se tramite detto trasferimento il beneficiario acquisisce il controllo della società ex art. 2359 c.c. e lo mantiene per un periodo non inferiore a 5 anni.
Caso in esame
Nel caso in esame la Corte di Cassazione, con un’interpretazione abbastanza restrittiva, ha ritenuto non sufficiente ai fini dell’esenzione un patto parasociale, siglato ma non registrato, stipulato il giorno successivo al trasferimento delle partecipazioni mediante i quali i tre figli beneficiari si accordavano per assumere all’unanimità ogni decisione riguardante l’operatività della società per almeno 5 anni, con ulteriore divieto di alienazione delle azioni ricevute durante il medesimo arco temporale.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto che detta agevolazione si sarebbe potuta applicare solamente se il trasferimento avesse attribuito ai beneficiari la partecipazione in comproprietà.
Neppure il patto sociale può ritenersi idoneo a sanare il trasferimento frazionato, poiché stipulato il giorno successivo all’atto traslativo e quindi non esistente al momento della stipula dell’atto. Inoltre esso, per sua natura, ha esclusivamente efficacia tra le parti, non è opponibile a terzi e non può incidere quindi direttamente sull’attività sociale.