Ai fini dell’applicazione delle imposte di successione e donazione in merito ad un trust, si deve far riferimento alle norme contenute nel D.lgs. n.262/2006 e nel D.lgs. 346/1990, secondo i quali l’imposta deve essere applicata anche in caso di vincoli di destinazione.
In particolare l’attribuzione di beni e/o diritti da parte del Trustee ai beneficiari potrebbe far sorgere il presupposto per l’applicazione di dette imposte.
Il caso in esame riguarda un soggetto, sia disponente che beneficiario del medesimo trust, al quale veniva contestato di aver interposto un mero schermo per celare la consistenza del proprio patrimonio all’amministrazione finanziaria, riservandosi al contempo, mediante questo strumento, il controllo dei suoi beni.
Orientamento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 106 del 15 febbraio 2021, ha sottolineato come, laddove il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del Trust, l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 346 del 1990, mancando un trasferimento di ricchezza.
Questa conclusione trova riscontro nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, ha chiarito che «solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza».
L’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, sul solco di un arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, assume particolare rilevanza in quanto nel passato l’Amministrazione Finanziaria aveva in più occasioni ritenuto applicabile l’imposta di donazione nella misura massima dell’8% ai trasferimenti al Trustee di un Trust (ovviamente non fittiziamente interposto!) il cui beneficiario finale coincidesse con il disponente.
Il cambio di approccio – senz’altro apprezzabile – è radicale, ed apre nuovi orizzonti in relazione a tutte le tipologie di Trust in cui la figura del disponente coincida con quella del – o di uno dei – beneficiario/i finale/i.