Secondo quanto stabilito dal Codice Civile italiano all’articolo n. 458, sono nulli i cosiddetti patti successori e cioè “è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
Ciò significa che secondo la normativa italiana non è ammessa la successione per contratto.
Diversamente, tali accordi priverebbero da un lato il de cuius della possibilità di disporre dei propri diritti fino al momento della morte e dall’altro permetterebbero all’erede di disporre di beni e diritti che non rientrano ancora con certezza nella sua sfera giuridica.
Unica deroga a tale divieto è sancita dall’art. 768-bis che disciplina i cosiddetti patti di famiglia e cioè l’accordo mediante il quale l’imprenditore pone in essere una sorta di successione anticipata riguardante l’attività d’impresa, mettendo previamente d’accordo tutti coloro che assumerebbero la qualità di legittimari ed evitando che l’azienda o le partecipazioni cadano in comunione o siano oggetto di future liti.
La consolidata giurisprudenza ritiene nulli quegli accordi mediante i quali vengono costituiti o modificati diritti derivanti da una successione non ancora aperta aventi a loro volta ad oggetto beni e diritti compresi nella medesima successione e stipulati da soggetti aventi diritto sull’asse successorio.
Le sentenze della Suprema Corte
La Suprema Corte, con le sentenze n. 18197 e 18198 del 2 settembre 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti.
Nella sentenza 18197 la Corte ha precisato che se le disposizioni testamentarie di due soggetti configurano atti esecutivi di un accordo stipulato per regolare la successione di ciascuno in dipendenza del testamento dell’altro, detti testamenti sono nulli per violazione dell’art. 458 c.c. e che la prova della sussistenza di tale violazione possa essere fornita con qualsiasi mezzo e non necessariamente mediante testamento redatto per iscritto.
Con la sentenza 18198, invece, la Cassazione ha stabilito il criterio per identificare i patti successori identificati dal Codice Civile: per ricadere nel novero di questi accordi la morte deve incidere sul piano causale e cioè i soggetti devono aver sancito un accordo avente ad oggetto diritti relativi ad una successione ancora non aperta in cui la morte di uno dei contraenti costituisce il termine o la condizione del contratto.