La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la sentenza n. 32112 del 16.11.2020, ha stabilito che, anche se il soggetto che sia trovato in possesso di un’ingente quantità di denaro risulti un nullatenente o abbia precedenti penali e quindi non sia in grado di giustificare la disponibilità e la provenienza della somma stessa, non possa delinearsi automaticamente il reato di riciclaggio che legittima il conseguente sequestro.
La Suprema Corte ha preliminarmente ribadito la necessità della verifica delle risultanze processuali e della situazione emergente dagli atti forniti dalle parti, ai fini della corretta applicazione delle misure cautelari di tipo reale.
Per giustificare un sequestro preventivo di beni che si presumono derivanti dal reato di riciclaggio occorrono elementi di fatto, rilevati e valutati, riferibili a un reato presupposto che deve essere astrattamente configurabile ed identificato.
In caso di sequestro, il bene da sottoporre a vincolo in quanto di provenienza delittuosa deve essere specificatamente individuato.
Il mero possesso di denaro non può essere considerato di per sé attività di riciclaggio né possono essere ritenuti sufficienti gli indici sintomatici in ordine all’origine della disponibilità dei beni oggetto di sequestro, poiché suscettibili di provare solo un semplice possesso ingiustificato di denaro inidoneo a integrare un’attività diretta al trasferimento di somme, intesa ad occultare la provenienza delittuosa delle stesse.