L’Agenzia delle Entrate, tramite la risposta all’interpello 904-1160/2020, conferma, nonostante il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il proprio orientamento in relazione all’applicazione dell’imposta di donazione e delle imposte ipotecarie e catastali all’atto di dotazione di un Trust.
Si esprime inoltre, in senso negativo per il contribuente, sull’applicazione delle imposte ipocatastali in caso di sostituzione del Trustee.
Rispondendo ai quesiti posti dall’istante, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento all’articolo 2, comma 47, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, che ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, richiamando inoltre le circolari n. 48 del 6 agosto 2007 e n. 3 del 22 gennaio 2008, le quali rimangono tuttora valide, secondo la stessa Agenzia, non avendo essa recepito in alcun successivo documento di prassi l’orientamento più recente della Suprema Corte.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria infatti, la costituzione del vincolo di destinazione viene considerata effettuata, sin dall’origine, a favore del beneficiario finale del patrimonio e quindi l’imposta di donazione deve essere corrisposta in misura proporzionale al momento della segregazione.
In particolare, la circolare n. 3 del 2008 precisa che “…la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust” e chiarisce che l’aliquota dell’ 8 per cento debba essere applicata non soltanto nei casi di trust costituiti nell’interesse di soggetti non legati da alcun vincolo di parentela e affinità con il disponente, ma anche in quelli costituiti nell’interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela, oltre che nei trust di scopo.
Risposta all’interpello
La risposta all’interpello 904-1160/2020 conferma che l’atto istitutivo di trust che non contempli anche il trasferimento di beni al trustee, è esclusivamente assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR); sconta invece, in caso di Trust di scopo, l’imposta sulle donazioni con l’aliquota proporzionale dell’8 per cento, nonché le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura del 2 e dell’1 per cento (articolo 1 della Tariffa allegata al TUIC e articolo 10 dello stesso TUIC) l’atto di dotazione con il quale vengano trasferiti beni immobili e diritti reali immobiliari al Trustee.
Quanto all’atto di sostituzione del Trustee, redatto in forma pubblica o scrittura privata autenticata, l’Agenzia delle Entrate ritiene invece che, poiché l’atto di segregazione in trust ha già scontato la tassazione proporzionale, sia escluso da una ulteriore applicazione dell’imposta di donazione scontando quindi l’imposta di registro in misura fissa.
L’atto di sostituzione del Trustee, comportando un mutamento del soggetto intestatario dei beni immobili conferiti che dovranno essere trascritti e volturati in capo ad un nuovo soggetto, sconterà le imposte ipotecarie e catastali, nella misura proporzionale del 2 per cento e dell’1 per cento, come previste dalle norme sopra citate.
Orientamento della Suprema Corte
Il tenore del provvedimento non può non lasciare sconcertato chiunque abbia seguito, nel corso degli ultimi anni, il percorso giurisprudenziale seguito dalla Corte di Cassazione in relazione al tema trattato.
Dopo un alternarsi di sentenze contraddittorie, protrattosi sino alla fine del 2018, dal 2019 ad oggi l’orientamento della Suprema Corte si è consolidato in oltre una trentina di sentenze, tutte conformi nell’affermare che, essendo presupposto fondamentale per l’applicazione dell’imposta di donazione (e, conseguentemente, delle imposte ipocatastali) la causa donandi del negozio, in mancanza di un intento liberale, come tipicamente accade nei trust solutori (ma, in generale, in quasi tutti i trust di scopo) la tassazione deve essere applicata in misura fissa, con riferimento a tutte le imposte.
Quanto al trasferimento dei beni da trustee a trustee, il provvedimento in esame rappresenta addirittura un passo indietro rispetto all’atteggiamento ormai di fatto adottato da molte Agenzie delle Entrate, che sistematicamente applicano le imposte ipocatastali in misura fissa.
Resta quindi incomprensibile la posizione dell’Amministrazione Finanziaria che, pur prendendo atto della ormai radicata posizione della Suprema Corte, invece di emanare una Circolare che si adegui ad essa, rimane ferma, in maniera autoreferenziale, su posizioni ormai insostenibili, obbligando il contribuente a radicare contenziosi il cui esito, allo stato, appare scontato.