Il 29 maggio scorso, la V Sezione della Cassazione Civile ha pubblicato 4 ordinanze in tema di imposizione indiretta dell’atto istitutivo e di dotazione di Trust, in merito al conferimento di beni in trust.
Con queste ordinanze, i Giudici di legittimità hanno nuovamente affermato che l’atto istitutivo di Trust e l’atto di conferimento di beni in Trust non siano espressione di capacità contributiva, in quanto non realizzativi di alcun trasferimento fiscalmente rilevante.
Le imposte indirette di registro, sulle successioni e donazioni e le imposte ipotecarie e catastali hanno come presupposto impositivo il realizzarsi di un trasferimento effettivo di ricchezza, dimostrabile tramite un’attribuzione di patrimonio stabile e non meramente strumentale.
Come osservato nelle Ordinanze n. 10254 – 10256 – 10259 – 10261 dalla Suprema Corte, la costituzione e il trasferimento di beni in Trust producono il solo e unico effetto di segregare taluni beni nel contenitore “trust”, fermo restando l’incarico del Trustee di dare unicamente esecuzione al programma negoziale stabilito nell’atto di Trust, attraverso la mera gestione dei beni affidatogli.