Con l’Ordinanza n. 9601 pubblicata il 25 maggio scorso, la Suprema Corte di Cassazione Civile, in poche e semplici parole, si inserisce nel solco già tracciato da numerose precedenti pronunce, confermando l‘applicabilità delle imposte ipocatastali fisse agli atti di trasferimento di beni immobili in Trust.
Il conferimento di un immobile ad uso abitativo in Trust, affinché il trustee lo custodisca fino a un termine prestabilito a favore del beneficiario, sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
È illogica qualsiasi altra imposizione, in quanto il conferimento dell’appartamento in Trust costituisce un trasferimento al Trustee solo limitato (stante l’obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo Trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo.
Il trasferimento definitivo di ricchezza che realizzerà l’effetto traslativo, presupposto delle imposte ipotecarie catastali proporzionali, in quanto indice di capacità contributiva, si verificherà solo al momento del trasferimento finale al beneficiari.
L’unico effetto che si realizza con il trasferimento di beni immobili al Trustee è un effetto segregativo, a cui sono applicabili esclusivamente le imposte ipocatastali in misura fissa.