L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, in seguito al forte impatto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha messo in atto delle misure temporanee, in tema di adempimenti antiriciclaggio, che interessano i soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni.
È disposta una proroga di 30 giorni che coinvolge:
- l’invio di dati aggregati di cui all’art. 3 del Dlgs. 231/2007 – secondo il quale i destinatari delle disposizioni adottano idonei e appropriati sistemi e procedure per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – e al provvedimento UIF del 23 dicembre 2013.
- la trasmissione delle comunicazioni oggettive di cui all’art. 47 del Dlgs 231/2007 – in base al quale l’Unità di informazione finanziaria effettua controlli e approfondimenti delle segnalazioni ricevute – e alle istruzioni emanate dalla UIF con provvedimento del 28 marzo 2019.
- dichiarazioni delle operazioni in oro, ai sensi della legge 7/2000 e delle disposizioni attuative di cui alla Comunicazione della UIF del 1° agosto 2014.
In materia di adempimenti antiriciclaggio si segnala anche il rinvio dell’esercizio di autovalutazione dei rischi, il cui termine, inizialmente fissato al 30 aprile, slitta di 60 giorni.
Il recupero dei dati della clientela già acquisita prevede anch’essa un rinvio di 60 giorni rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno.
Occorre ricordare che la proroga per l’invio della relazione della funzione antiriciclaggio è stata introdotta con il provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019.