La Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, lo scorso 25 febbraio 2020, con la Sentenza n. 7442 si è espressa circa la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo i beni conferiti in un Trust.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno ribadito il principio generale che deve essere rispettato affinché un Trust possa essere considerato genuino.
Un presupposto essenziale affinché un Trust non si consideri come costituito solamente a fini simulatori è che il disponente si spossessi realmente dei beni, perdendone la disponibilità.
Caso in esame
L’imputato aveva conferito in un Trust, aventi quali beneficiari i figli minori del coniuge, beni immobili.
Il Giudice delle Indagini Preliminari aveva però sottoposto tali beni immobili a sequestro preventivo, ritenendo il Trust solo fittiziamente costituito in virtù della totale assenza di concreti atti dispositivi in favore degli orfani beneficiari.
Il Trustee ha quindi proposto ricorso avverso il sequestro dei beni conferiti in Trust, giungendo fino in Cassazione.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso del Trustee e dichiarato che i beni dall’imputato solo fittiziamente costituiti in trust rimangono assoggettabili, ricorrendone le condizioni ulteriori, anche nell’ambito del processo penale, a sequestro conservativo.
Ai fini della verifica della persistente appartenenza di beni, mobili o immobili, all’imputato che figuri in qualità di Settlor, non rileva la formale intestazione dei beni stessi, ma la circostanza che l’imputato medesimo ne abbia conservato la disponibilità.
Lo stesso Trustee, infatti, nel corso delle indagini aveva dichiarato che i beni confluiti nel Trust erano rimasti nella piena disponibilità dell’imputato e dei suoi genitori.
Questi ultimi avevano dunque continuato a godere dei beni in parola e a gestirli, mentre il Trustee, di fatto, non era nemmeno in possesso delle chiavi di accesso ai fabbricati conferiti in Trust.
Ogni qualvolta in cui manchi l’effettivo spossessamento (sia materiale che gestorio) dei beni, conferiti in Trust dal disponente, il Trust deve essere considerato nullo e perde ogni effetto segregativo che gli è proprio, rendendo nuovamente aggredibili i beni conferiti.