Il 2020 inizia con una nuova pronuncia dei Giudici di legittimità in tema di non applicabilità delle imposte ipotecarie catastali e di donazione in misura proporzionale all’atto istitutivo di Trust e all’atto di dotazione del medesimo, con riferimento ai trasferimenti in trust.
Ancora una volta la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale disponendo i trasferimenti in trust fiscalmente neutrali anche nel 2020.
Con la Sentenza n. 2897 del 7 febbraio 2020 la Suprema Corte ripercorre il tracciato giurisprudenziale dettato dalla medesima Corte nel corso dell’ultimo anno, sia in tema di trust “autodichiarato” sia in tema di trust “liquidatorio”, affermandolo conforme anche alla disciplina internazionale di cui all’art. 2 della Convenzione dell’Aja.
I Giudici di legittimità, in sintesi, ribadiscono che presupposto per l’applicazione delle imposte in misura proporzionale è il verificarsi di un arricchimento patrimoniale effettivo ex art. 53 della Costituzione.
Nel caso specifico di atti di dotazione di beni in Trust questo arricchimento non si verifica in quanto il trasferimento di beni dal disponente al Trustee è meramente strumentale al perseguimento delle finalità segregative.
Solo con l’eventuale trasferimento finale dei beni ai beneficiari, si creerà un effettivo indice di ricchezza “nuova”, tassabile in misura proporzionale.