Con l’approvazione del Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2020, sono state introdotti nel sistema normativo tributario alcuni elementi di grande importanza, in quanto vengono chiarite alcune problematiche in tema di tassazione dei redditi dei trust esteri.
L’articolo 13 del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, modificando l’art. 44, comma 1, lettera g-sexies), introduce nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi nuove disposizioni volte a prevedere la tassazione dei “redditi corrisposti” a residenti in Italia dai trust opachi esteri.
Il legislatore cerca, con questa modifica, di superare quanto precedentemente stabilito dalla prassi con la Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, prevedendo una tassazione in capo ai percettori di redditi da trust esteri solo nel caso in cui il trust sia stabilito in uno Stato a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR.
Il testo attualmente in vigore dell’articolo sopraccitato, ha storicamente lasciato dubbi interpretativi, in quanto prevedeva la tassazione in capo ai beneficiari, determinati ai sensi dell’art. 73 c. 2, dei redditi del trust anche se non residente. La norma così scritta rendeva sempre (indipendentemente dalla residenza del trust) imponibili, quali redditi di capitale, in capo al beneficiario individuato residente, tutti i proventi ad esso attribuiti dal trust trasparente.
Dopo alcuni anni dall’inserimento nell’art. 44 di questa previsione, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con un interpretazione a dir poco estensiva pubblicata con la Circolare n. 61/2010, con la quale l’Ufficio affermava che sono ricompresi tra i redditi di capitale tassabili per trasparenza in capo ai beneficiari, anche i redditi prodotti dai trust esteri opachi (trust che per definizione non hanno beneficiari individuati). La ratio di questa interpretazione così sproporzionata rispetto al contenuto dell’art. 44 c. 1 lett. g-sexies) era da ricondursi alla prassi antielusiva dell’Agenzia, la quale tentava di evitare che la costituzione di trust opachi in paesi a fiscalità privilegiata si traducesse in conseguimento di indebiti risparmi di imposta.
L’inserimento della nuova disposizione nell’art. 44 del TUIR prevede invece la tassazione, quale redditi di capitale, in capo ai beneficiari residenti nel territorio dello Stato, dei redditi corrisposti (necessaria quindi la prova dell’effettiva percezione) da trust opachi non residenti in Italia e stabiliti in Stati a regime fiscale privilegiato. Ai sensi di ciò, si ritiene che le distribuzioni effettuate da trust opachi non residenti, diversi da quelli stabili in paesi a fiscalità privilegiata, non siano tassabili in capo ai beneficiari, determinando in via definitiva l’ambito applicativo della disciplina antielusiva sui trust esteri.
Da ultimo è bene segnalare che l’art. 13 del Decreto Fiscale è intervenuto anche sul successivo art. 45 del TUIR, introducendo il nuovo comma 4-quater, il quale porta con se una nuova presunzione relativa. Ai sensi di tale nuovo comma spetta al beneficiario residente di trust estero, dimostrare che quanto da lui percepito abbia origine patrimoniale, e non reddituale, in quanto, in via generale, ove non sia possibile distinguere in via automatica tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito dal beneficiario sarà tassato in capo a quest’ultimo come reddito di capitale.