La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22758 del 12 settembre 2019, dichiara che è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, il conferimento di denaro in un trust istituito per finalità caritatevoli e filantropiche.
Tale trust sarà soggetto all’imposta nel caso in cui l’atto istitutivo contenga una disposizione in base alla quale il trustee possa procedere in modo immediato e diretto ad effettuare la beneficenza voluta dal disponente con il denaro conferito in trust, in quanto in questa situazione si «realizza il presupposto del tributo in questione», cioè un trasferimento e un arricchimento rilevanti per l’applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 262 del 2006.
Nel caso in esame, il disponente, al momento dell’istituzione del trust, aveva trasferito al trustee una somma di denaro a titolo di “fondo in trust” prevedendo la possibilità per il trustee di operare direttamente con il denaro ricevuto, per finalità liberali.
L’Agenzia delle Entrate ha presentato notifica di avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di donazione – in misura proporzionale e con aliquota all’8% – nei confronti del disponente del trust ritenendo che il conferimento effettuato da quest’ultimo, combinato con la facoltà concessa al trustee di operare direttamente a favore di una platea indefinita di destinatari, integri presupposto immediato per l’applicazione dell’imposta di donazione in misura proporzionale.
I Giudici di primo e secondo grado hanno supportato la tesi dell’Agenzia delle Entrate, rigettando il ricorso del contribuente, ritenendo il conferimento di beni al trustee, in questo caso, condizione di per sé sufficiente per la realizzazione del “presupposto impositivo”, ed evidenziando l’irrilevanza del successivo eventuale trasferimento a beneficiari non precisamente individuati.
In sede di ricorso per Cassazione, il contribuente sosteneva il consolidato principio in virtù del quale il presupposto impositivo dell’imposta di donazione si realizzi solo al momento dell’individuazione degli effettivi beneficiari del trust, e non in sede di conferimento di beni dal disponente al trustee.
I Giudici di merito ritengono però infondato tale motivo. La Suprema Corte, dopo aver analizzato l’imposta sulle successioni e donazioni e ripreso l’intero ragionamento sviluppato dalla medesima Corte nell’ambito della sentenza 22754 depositata in medesima data, arriva a differenti conclusioni.
Nel caso in cui:
- non vi sia coincidenza tra la figura del disponente e quella del trustee,
- i beneficiari non risultino chiaramente individuati,
- il trustee possa perseguire le finalità del trust in modo diretto,
allora è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni il conferimento di denaro nel trust avente finalità caritatevoli e filantropiche.
allora è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni il conferimento di denaro nel trust avente finalità caritatevoli e filantropiche.
La Suprema Corte rigetta il ricorso in quanto la circostanza per la quale il trustee “possa operare direttamente con il denaro ricevuto per finalità liberali, costituisce di per sé trasferimento e arricchimento” in favore del trustee, rendendo quindi il conferimento di denaro suscettibile di applicazione in maniera proporzionale dell’imposta sulle successioni e donazioni nella misura del 8%.