Con le Sentenze n. 15455/2019 (relativa ad un trust “istituito a beneficio dei discendenti del soggetto disponente”) e n. 15456/2019 (relativa ad un trust “autodichiarato”), del 7 giugno scorso, la Cassazione, confermando e consolidando quanto già espresso in tema di imposte di donazione con le Sentenza n. 15453/2019 del medesimo giorno e n. 1131/2019 del 17 gennaio, conferma l’orientamento di legittimità ai sensi del quale l’atto di dotazione di trust non può costituire di per sé manifestazione di capacità contributiva, e per tale motivo non può rilevare quale presupposto impositivo anche ai fini dell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali.
In particolare, le predette due sentenze reputano “illogico” l’assoggettamento alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale alla trascrizione e voltura di atti di trasferimento di immobili in trust, in quanto tali tributi possono essere applicati esclusivamente alle trascrizioni e volture di atti che integrino un effettivo trasferimento di proprietà degli immobili. Essendo il conferimento di beni in trust limitato al vincolo di destinazione imposto nell’atto di trust medesimo, nonchè temporaneo, in quanto il trustee dovrà poi trasferire i beni ai beneficiari finali, non può considerarsi la trascrizione e voltura dell’atto di dotazione di beni immobili in trust un effettivo trasferimento di proprietà.
L’atto di dotazione del trust non è perciò tassabile ai sensi del D. Lgs. 346/1990, in quanto il trasferimento di ricchezza in esso previsto è sottoposto ad un vincolo di destinazione, non sufficiente, di per sé, a costituire presupposto per l’applicazione dell’imposta, ed è temporaneo, mentre il momento in cui le imposte proporzionali saranno esigibili, si verifica esclusivamente all’atto del trasferimento finale ai beneficiari.
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