Il 7 giugno scorso la Cassazione ha individuato un orientamento univoco in tema di (non) applicazione dell’imposta di donazione all’atto di dotazione di beni in Trust, riconoscendo la mancata correlazione tra la costituzione di un mero vincolo di destinazione di beni e la manifestazione di capacità contributiva, ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, quale presupposto impositivo.
Con la Sentenza n. 15453/2019 la Corte infatti supera un precedente orientamento di legittimità, secondo il quale la costituzione di un vincolo di destinazione su taluni beni attraverso l’atto istitutivo di Trust formerebbe autonomo presupposto impositivo, affermando che l’unica reale manifestazione di capacità contributiva può riscontrarsi soltanto quando la sua funzione viene attuata, ovvero nel momento in cui avverrà il trasferimento dei beni segregati ai beneficiari finali
L’atto di dotazione non può quindi ritenersi sintomo di capacità contributiva né in capo al disponente, il quale separa alcuni beni dal proprio patrimonio personale per la realizzazione di un determinato progetto, limitando inoltre il proprio potere dispositivo sui predetti beni, né in capo al Trustee il quale su tali beni acquisisce soltanto una proprietà funzionale, strumentale, e vincolata alla realizzazione del programma previsto nell’atto istitutivo. In virtù di questo trasferimento temporaneo della proprietà dei beni, l’atto di dotazione del trust non può esprimere un arricchimento patrimoniale in capo a nessuno dei due soggetti e quindi ecco la carenza di capacità di contributiva, con la conseguente mancanza del presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni.
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