L’ordinanza 1131 del 17 gennaio 2019 emette l’ennesimo arresto ad opera della Cassazione, Sezione Tributaria Civile, questa volta emesso da un collegio giudicante diverso da quello autore delle precedenti e recentissime ordinanze n. 31445/2018, 31446/2018 e 734/2019, che intervengono sul’imposizione indiretta dei trasferimenti dal Disponente al Trustee.
Il provvedimento in esame in questa ordinanza condivide il principio espresso dalle tre ordinanze precedenti, secondo il quale non si può trarre dal disposto dell’art. 2, comma 47 del D.L. n. 262/2006 il fondamento normativo di una nuova ed autonoma imposta, intesa a colpire ex se la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia effetto traslativo – in senso proprio – di beni e diritti, pena un deficit di costituzionalità della norma così letta, ma individua il momento impositivo ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione nel momento del trasferimento dei beni e diritti al beneficiario finale, essendo questo il solo momento in cui si verifica l’arricchimento dello stesso.
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