Questa ordinanza della Cassazione – n. 734/2019 del 15 gennaio 2019 – emessa dalla V Sezione Civile, si colloca, almeno in parte, sulla stessa linea delle precedenti ordinanze n. 31445/2018 e 31446/2018, che sono stare emesse dallo stesso collegio giudicante.
I principi che si evincono da documento sono molti, in particolare segnaliamo i seguenti:
- Non è condivisibile la tesi (minoritaria) sposata dalla stessa Cassazione in base alla quale, secondo l’art. 2, commi 47 e 49 del D.L. 262/2006, fosse possibile applicare la “nuova” imposta, avendo come unico presupposto l’apposizione di un vincolo di destinazione, indipendentemente dagli effetti conseguenti l’apposizione dello stesso, in quanto il vincolo di donazione non è sintomo di capacità contributiva.
- Esiste un’unica imposta sulle donazioni, e la sua applicazione presume, imprescindibilmente l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità;
- Nel caso siano già individuati i beneficiari del Trust, si procede con l’immediata applicazione dell’imposta di donazione (e delle imposte ipotecarie e catastali, nel caso di beni immobili) all’atto di trasferimento del bene dal disponente al trustee;
- Se i beneficiari non sono individuati, si procederà alla tassazione solo nel momento in cui si realizzerà la definitiva attribuzione dei beni ai soggetti che ne beneficeranno.