L’ordinanza n. 31446/2018 – conseguente alla sentenza del 31445/2018 – affronta ancora il tema della tassazione ai fini dell’imposizione indiretta dei trasferimenti dal Disponente al Trustee. Il caso preso in esame riguarda un Trust di scopo autodichiarato.
L’ordinanza afferma che in tale situazione non si verifica alcun incremento patrimoniale definitivo in capo al Trustee, e quindi, in mancanza di capacità contributiva, è corretto applicare l’imposta in misura fissa. In caso contrario si sarebbe dovuta applicare l’imposta proporzionale nella misura dell’8%.
Se appare apprezzabile la revisione delle posizioni precedentemente adottate dalla medesima Corte in ordine all’introduzione nel nostro ordinamento di una “nuova” imposta sui vincoli di destinazione che, criticamente riconsiderate, non sopravvivono ad una verifica di costituzionalità, meno convincente è la parte in cui l’applicazione della tassazione in misura fissa si assume come conseguenza dell’esistenza di un Trust autodichiarato.
Ben più condivisibile sarebbe stata l’affermazione del principio generale secondo il quale tutti i Trust di scopo, non avendo per definizione la finalità di arricchire alcuno, dovrebbero scontare sempre e comunque la tassazione in misura fissa, indipendentemente dal fatto di essere autodichiarati o meno.
Per approfondimenti è possibile consultare il documento completo: Cass. ordiananza 31446 del 5 dicembre 2018