La Cassazione interviene nuovamente sulla tormentata questione della imposizione indiretta dei trasferimenti dal Disponente al Trustee.
L’ordinanza n. 31445 del 5 dicembre 2018 torna sul tema e, focalizzandosi esplicitamente sugli orientamenti contrastanti che negli ultimi anni si sono formati in seno alla medesima Corte, dichiara troppo restrittivo quello che sostiene l’introduzione nel nostro ordinamento di una “nuova” imposta, ulteriore rispetto all’imposta di donazione, applicabile alla mera istituzione del vincolo di destinazione.
La considerazione svolta nell’ordinanza è che la tassazione del vincolo di destinazione, che si viene a creare a seguito dell’istituzione del Trust, non può prescindere dagli effetti che ne derivano: se l’istituzione del vincolo di destinazione concretizza una donazione indiretta, vi sono i presupposti per l’applicazione dell’imposta di donazione in misura proporzionale.
Laddove invece il vincolo di destinazione abbia natura transitoria e/o comunque non dia luogo ad alcun reale arricchimento, allora non vi è il presupposto per l’applicazione dell’imposta, che verrà dunque scontata in misura fissa.
Per approfondimenti vi rimandiamo al documento completo dell’ordinanza: Cassazione, Ordinanza n. 31445 del 5 dicembre 2018.